Sez. 6, Sentenza n. 344 del 19/11/1971 Ud. (dep. 26/01/1972) Rv. 119909 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE - ALLE ALTRE PARTI - E OBBLIGATORIA A PENA DI DECADENZA, ANCHE QUANDO LA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE SIA STATA FATTA GENERICAMENTE, MA NEI MOTIVI IL GRAVAME SIA LIMITATO AI SOLI INTERESSI CIVILI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE - ALLE ALTRE PARTI - E OBBLIGATORIA A PENA DI DECADENZA, ANCHE QUANDO LA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE SIA STATA FATTA GENERICAMENTE, MA NEI MOTIVI IL GRAVAME SIA LIMITATO AI SOLI INTERESSI CIVILI.*
L'impugnazione e un atto concettualmente unico, avente due componenti (la dichiarazione d'impugnazione, ed i motivi); i motivi hanno la funzione di esprimere la volonta dell'impugnante in relazione al contenuto della dichiarazione, e quando l'oggetto di questa e generico, essi possono servire anche a delimitarlo. Se l'impugnante che ha proposto una dichiarazione di impugnazione generica, precisa in seguito, con la presentazione dei motivi, che l'impugnazione riguarda solo gli interessi civili, ha l'Obbligo di fare alle altre parti la notificazione prescritta dall'art 202, secondo comma, cod proc pen; ed il termine di decadenza, in tal caso, decorre dalla data del deposito dei motivi. (V 113984, anno 1970, ed ivi citata; contra, 101465, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)