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Sez. 3, Sentenza n. 534 del 17/01/2012 (Rv. 621132 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE | Art. 68 Cost. - Prerogativa dell'insindacabilità in favore di parlamentari - Deliberazione della camera d'appartenenza - Vizi formali della stessa - Sindacabilità del giudice del merito - Esclusione - Conflitto di attribuzione - Necessità.
Stato
decisa il 2012-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621132-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE

Con riferimento alla prerogativa parlamentare prevista dall'art. 68 Cost., a norma del quale i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, il vizio della deliberazione della camera d'appartenenza che abbia affermato la riconducibilità all'attività parlamentare di espressioni diffamatorie nei confronti di altro parlamentare non può essere accertato dal giudice di merito, il quale può soltanto sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale (v. Corte Cost. n. 265 del 1997).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)