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Sez. 3, Sentenza n. 8626 del 12/04/2006 (Rv. 589635 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE | Art. 68 Cost. - Prerogativa dell'insindacabilità in favore di parlamentari - Deliberazione della camera d'appartenenza - Conflitto di attribuzione per vizi formali della stessa - Facoltà del giudice di merito - Mancato esercizio - Insindacabilità.
Stato
decisa il 2006-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589635-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE

Con riferimento alla prerogativa parlamentare prevista dall'art. 68 Cost., a norma del quale i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, il vizio della deliberazione della camera d'appartenenza che abbia affermato la riconducibilità all'attività parlamentare di espressioni diffamatorie nei confronti di altro parlamentare non può essere accertato dal giudice di merito, il quale può soltanto sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale; il mancato esercizio di tale facoltà non è sindacabile in sede di legittimità in relazione a vizi formali quali, nella specie, la mancata conversione del decreto legge n. 555 del 1996 e la adozione della delibera dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 68, Decreto Legge 23/10/1996 num. 555

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)