Sez. L, Sentenza n. 11420 del 26/10/1991 (Rv. 474435 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - In genere | Obbligo di pagamento del premio supplementare - Presupposto - Concentrazione di silice libera o di amianto idonea a determinare un rischio effettivo di silicosi o asbestosi - Accertamento tecnico - Obbligo di motivazione del giudice - Portata.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - In genere
Nell'affermare (o nell'escludere) la sussistenza -ai fini dell'obbligo di pagamento del premio supplementare - di una concentrazione di silice libera o di amianto idonea a determinare, per i lavoratori, il rischio effettivo (e non già presunto) di contrarre la silicosi o l'asbestosi, il giudice del merito deve (secondo i principi generali) motivare adeguatamente il proprio giudizio tecnico, ove questo diverga da quello espresso dal consulente tecnico d'ufficio, e tenere comunque conto delle osservazioni dei consulenti di parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 153, Legge 27/12/1975 num. 780 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)