Sez. L, Sentenza n. 9010 del 05/06/2003 (Rv. 563954 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Premio supplementare ex art. 153 d.P.R. n. 1124 del 1965, come modificato dalla legge n. 780 del 1975 - Obbligo del datore di lavoro - Condizioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria per le malattie professionali, il premio supplementare, stabilito dall'art. 153 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (come modificato dalla legge n. 780 del 1975), è dovuto dai datori di lavoro, che svolgono le lavorazioni previste nell'allegato n. 8 al citato d.P.R., soltanto ove risulti accertato in concreto che, a causa dell'effettuazione di esse, si verifichi nell'ambiente di lavoro una dispersione di silice libera (o di amianto) in concentrazione tale da determinare per il personale addetto il rischio effettivo (e non presunto, a differenza di quanto accade per l'assicurazione generale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)di contrarre malattie professionali. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur escludendo un significativo rischio di silicosi nell'azienda, aveva ritenuto dovuto il premio supplementare sul presupposto che, dopo le modifiche apportate all'art. 153 cit. dalla legge n. 780 del 1975 e la contestuale abrogazione dell'art. 143, rileverebbe solo la semplice esposizione dei lavoratori alla silice libera essendo venuto meno il rilievo delle percentuali).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 143 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 153
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)