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Sez. 3, Sentenza n. 3215 del 10/11/1971 (Rv. 354633 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - ESECUZIONE PER IL RILASCIO - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - LIMITI - OPPOSIZIONE AL PRECETTO.*
Stato
decisa il 1971-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354633-01

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - ESECUZIONE PER IL RILASCIO - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - LIMITI - OPPOSIZIONE AL PRECETTO.*

La Competenza per materia che l'art 16, primo comma, cod proc civ, attribuisce al pretore in tema di rilascio d'immobili riguarda la direzione della procedura esecutiva e la risoluzione degli incidenti che insorgono nel corso della procedura stessa, non l'opposizione al precetto di rilascio, con cui si contesti il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata, poiche in tale ipotesi, giusta l'art 615 cod proc civ, la decisione della controversia spetta al giudice competente per materia e valore e per territorio, trattandosi di un normale giudizio di cognizione. (Conf 137'62; 3931'54; 2428'51).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)