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Sez. 3, Sentenza n. 479 del 02/02/1977 (Rv. 384035 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - CONSEGNA E RILASCIO - COMPETENZA DEL PRETORE - LIMITI - OPPOSIZIONE AL PRECETTO DI CONSEGNA O RILASCIO - GIUDICE COMPETENTE.*
Stato
decisa il 1977-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384035-01

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - CONSEGNA E RILASCIO - COMPETENZA DEL PRETORE - LIMITI - OPPOSIZIONE AL PRECETTO DI CONSEGNA O RILASCIO - GIUDICE COMPETENTE.*

La Competenza per materia che il primo comma dell'art 16 cod proc civ, attribuisce al pretore, in tema di consegna e di rilascio di cose, riguarda la direzione della procedura esecutiva e la risoluzione degli incidenti che insorgono nel corso della procedura stessa, non l'opposizione al precetto di consegna o rilascio, con cui si contesti il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, poiche, in tale ipotesi, giusta l'art 615 cod proc civ, la decisione della controversia spetta al giudice competente per materia e valore e per territorio, trattandosi di un normale giudizio di cognizione. (Conf 3215/71, mass n 354633; (Conf 2355/71, mass n 353253).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)