diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11043 del 12/10/1995 Ud. (dep. 08/11/1995) Rv. 202861 - 01

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Motivi di particolare valore morale o sociale | Presupposto - Indicazioni - Cosiddetta causa d'onore - Configurabilità dell'attenuante - esclusione - Fattispecie: omicidio determinato dalla volontà di interrompere una relazione sentimentale della vittima con la sorella dell'imputato.
Stato
decisa il 1995-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202861-01

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Motivi di particolare valore morale o sociale

L'attenuante prevista dall'art. 62 n. 1 cod. pen. - aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale - ricorre ogniqualvolta il soggetto abbia agito o per motivi meritevoli di particolare approvazione secondo il comune senso etico o per motivi valutati favorevolmente secondo il comune sentire della società civile. Presupposto di tale attenuante non è, quindi, il soddisfacimento di un interesse egoistico, quale, ad esempio, la cosiddetta causa d'onore, ma la spinta a compiere azioni caratterizzate da una componente altruistica. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano escluso l'applicazione della attenuante in esame, in relazione ad un omicidio determinato dalla volontà di interrompere una relazione sentimentale della vittima con la sorella dell'imputato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)