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Sez. 1, Sentenza n. 11236 del 27/11/2008 Ud. (dep. 13/03/2009) Rv. 243220 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE | Scarsa rilevanza dei motivi rispetto alla gravità del commesso reato - Configurabilità dell'attenuante - Esclusione - Movente che si presti ad una valutazione genericamente favorevole - Insufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243220-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE

La circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale ricorre nel caso in cui i motivi della condotta superino l'entità della morale comune media e non siano di scarsa rilevanza rispetto alla gravità del reato commesso. (Nella fattispecie, relativa a reati di devastazione e saccheggio, violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate commessi nel corso di una manifestazione di protesta, si è ritenuto che la radicale contrarietà ad ogni espressione di intolleranza razziale e di avversione ai principi democratici non valga a configurare l'attenuante in esame).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)