Sez. 1, Sentenza n. 1811 del 28/07/1965 (Rv. 313450 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE - RISCATTO DELLA POLIZZA - SOMME IMPIGNORABILI.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE - RISCATTO DELLA POLIZZA - SOMME IMPIGNORABILI.*
Essendo intesa a tutelare lo spirito di previdenza e riferendosi genericamente alle somme dovute dall'Assicurazione, la norma di cui all'art 1923 cod civ, richiamata dall'art 46 legge fall, che pone al riparo dall'Azione esecutiva le somme che costituiscono l'oggetto della prestazione dell'assicuratore, ha una evidente portata generale non limitata alla somma assicurata, ed e quindi applicabile anche a quella proveniente dall'eventuale riscatto della polizza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1923
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)