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Sez. U, Sentenza n. 8271 del 31/03/2008 (Rv. 602132 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI | Assicurazione sulla vita - Sopravvenuto fallimento del beneficiario - Scioglimento del contratto - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Esercizio del diritto di riscatto da parte del curatore - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Estraneità delle somme dovute all'attivo fallimentare.
Stato
decisa il 2008-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602132-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI

In tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del beneficiario non consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore - al pari di quanto previsto per le "somme dovute", di regola già impignorabili secondo l'art.1923 cod. civ. - può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand'era "in bonis", non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art.46, primo comma, n.5 legge fall., considerata la funzione previdenziale riconoscibile al predetto contratto, non circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge Falliment. art. 82, Cod. Civ. art. 1923

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)