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Sez. 1, Ordinanza n. 26 del 15/01/1964 Cc. (dep. 25/02/1964) Rv. 099070 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - DIFFIDA - FORME - ART 305 REGOLAMENTO LEGGI PS - PERSISTENTE VIGORE.*
Stato
decisa il 1964-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/99070-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - DIFFIDA - FORME - ART 305 REGOLAMENTO LEGGI PS - PERSISTENTE VIGORE.*

La legge 27 dicembre 1956 n 1423, sulle misure di prevenzione, non ha abrogato le norme, con essa non incompatibili, del regio decreto 6 maggio 1940 n 635 (regolamento del testo unico leggi pubblica sicurezza). In particolare, deve ritenersi tuttora in vigore l'art 305 del citato regolamento circa le formalita della diffida, prevista dall'art 1 della legge del 1956 come presupposto per la successiva applicazione delle misure di prevenzione ai sensi dell'art 3 della legge stessa (sorveglianza speciale - divieto o imposizione di soggiorno), la quale percio deve essere fatta nel rispetto delle forme anzidette. Il persistente vigore dell'art 305 del regolamento non e in contrasto con la dichiarata illegittimita costituzionale degli artt del testo unico leggi pubblica sicurezza, da 164 a 176, relativi all'istituto della ammonizione (sentenza 11 - 16 maggio - 3 luglio 1956 della Corte costituzionale), giacche l'oggetto e il fondamento razionale della norma regolamentare in esame sono autonomi e svincolati dalle norme della legge formale di cui si e dichiarata la illegittimita costituzionale. La norma regolamentare non puo dirsi, poi, abrogata dalla legge del 1956 (art 15 preleggi). Esclusa la abrogazione espressa, non sussiste abrogazione tacita, sotto il profilo di nuova regolamentazione della stessa materia. Il rapporto si pone, in proposito, con l'ultimo capoverso dell'art 1 della legge speciale: ma questo ultimo non disciplina ex novo l'istituto della diffida e nulla dice circa la Forma della stessa, onde non puo dirsi che la disciplina della nuova legge sia estesa a regolare il procedimento della diffida, a cui invece si fa semplice richiamo, come ad istituto gia in vigore ed altrove espressamente disciplinato. Ne la diffida del questore, presupposto giuridico necessario ed indefettibile dell'applicazione di una misura di prevenzione, potrebbe concepirsi come assolutamente scevra di qualsiasi formalita, giacche in tal modo verrebbe meno una garanzia necessaria a tutela dell'interesse della collettivita e dello stesso diffidato. Non sussiste, infine, una ragione di concettuale incompatibilita tra le norme sostanziali della legge del 1956 (che regolano ex novo l'applicazione delle misure di prevenzione) e la ripetuta norma regolamentare, che disciplina le modalita della diffida e che e recepita dalla nuova legge come norma integratrice e complementare. Contro tale conclusione e irrilevante l'impossibilita dell'accompagnamento coatto del soggetto a mezzo della forza pubblica (secondo la previsione dell'art 305), accompagnamento non possibile perche in contrasto con l'art 13 della Costituzione: invero, essendo la comparizione del diffidato disposta anche nel suo interesse, il suo rifiuto a presentarsi, oltre a costituire la contravvenzione di cui all'art 15 del testo unico leggi di pubblica sicurezza, legittimerebbe senz'altro, e con suo pregiudizio, la notificazione della diffida scritta. (Conf n 1795, 3, 23 maggio 1962).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 305

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)