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Sez. 1, Sentenza n. 360 del 11/02/1983 Cc. (dep. 30/03/1983) Rv. 158179 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - CARATTERE GIURISDIZIONALE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158179-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - CARATTERE GIURISDIZIONALE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*

Il procedimento concernente l'inflizione delle misure di prevenzione di pubblica sicurezza - così come il procedimento esecutivo o quello avente ad oggetto misure di sicurezza o di sorveglianza - ha carattere giurisdizionale e ad esso, che ha ad oggetto interessi attinenti alla libertà personale, sono estensivamente applicabili le garanzie previste per il procedimento di cognizione a tutela dei diritti della difesa, dell'assistenza e della rappresentanza dell'imputato; con la conseguenza che la violazione delle relative norme è sanzionata dalla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 185 del codice di rito. (fattispecie concernente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con Obbligo di soggiorno). (V mass n 152153; (V mass n 147755; (V mass n 137880; (V mass n 135878; (V mass n 135607; (V mass n 121757; (V mass n 99070).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)