Sez. 6, Sentenza n. 27070 del 16/02/2010 Ud. (dep. 13/07/2010) Rv. 247769 - 01
PENA - PENE ACCESSORIE - INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI | Sostituzione della pena detentiva - Applicabilità della pena accessoria - Sussistenza - Calcolo della durata.
PENA - PENE ACCESSORIE - INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI
È legittima l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici all'imputato condannato per un delitto commesso con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, anche quando la pena detentiva principale sia sostituita con quella pecuniaria, dovendosi comunque correlare la durata della sanzione accessoria a quella della pena principale secondo il criterio di ragguaglio dettato dall'art. 37 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. art. 31 CORTE COST., Cod. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)