Sez. 1, Sentenza n. 19807 del 22/04/2008 Cc. (dep. 16/05/2008) Rv. 240006 - 01
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE | Pene temporanee fissate dalla legge solo nel massimo - Omessa determinazione della durata in sentenza - Durata eguale a quella della pena principale - Fattispecie.
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE
La durata delle pene accessorie temporanee conseguenti di diritto alla condanna e fissata dalla legge solo nel massimo, quando non sia stata espressamente determinata dal giudice, è eguale a quella della pena principale inflitta. (Nella specie, relativa a ritiro della patente e divieto di espatrio irrogati come effetto della condanna per delitto in tema di stupefacenti, il giudice di primo grado aveva genericamente applicato in sentenza le pene accessorie "per la durata minima di legge". In relazione a tale formula la Corte ha ritenuto che essa non potesse interpretarsi come riferita a un sol giorno, ma dovesse intendersi come ragguagliata al periodo di durata della pena principale, purché non oltre i limiti del massimo edittale previsto per le sanzioni accessorie e, di conseguenza, ha giudicato corretta l'individuazione, da parte del giudice dell'esecuzione nella durata di un anno - pari alla pena della reclusione inflitta dal giudice della cognizione - quella delle pene accessorie).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 37 CORTE COST., Cod. Pen. art. 134, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)