Sez. 1, Sentenza n. 14858 del 16/11/2000 (Rv. 541772 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Nozione - Poteri della Corte - Contenuto e limiti - Fattispecie in tema di accertamento della permanenza della "affectio societatis" da parte di socio illimitatamente responsabile di s.n.c. fallita, già receduto dalla stessa.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo controllo, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che sussiste il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, alla stregua dei richiamati principi, congruamente motivata la sentenza della Corte di merito che aveva rigettato la opposizione alla dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente responsabile di s.n.c. già fallita, proposta dall'interessato, che aveva dedotto di essere receduto dalla società oltre un anno prima del fallimento della stessa, ritenendo che tale recesso era stato solo formale, in quanto l'interessato aveva continuato ad agire come socio di fatto, avendo sottoscritto cambiali a garanzia di prestiti concessi alla società, negoziato titoli emessi dalla stessa società, ed effettuato pagamenti attraverso la girata ai creditori dei titoli emessi dalla società, senza che potessero assumere alcun rilievo decisivo in senso contrario - donde la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste in ordine alle relative circostanze - il dedotto svolgimento di un'attività di semplice liquidazione dei beni della società, la richiesta di un creditore di ricevere titoli girati dal socio receduto, la malattia dalla quale lo stesso era affetto, l'assenza di debiti della società nei confronti di altra, facente capo ad altro socio, o la pretesa tenuta della contabilità sociale da parte di una società).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)