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Sez. L, Sentenza n. 8718 del 27/04/2005 (Rv. 581011 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Nozione - Poteri della Corte - Contenuto e limiti - Fattispecie in tema di esposizione ultradecennale al rischio amianto.
Stato
decisa il 2005-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581011-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo controllo, bensì la sola facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto a tutti i controricorrenti il diritto alla rivalutazione dei periodi contributivi per esposizione ultradecennale al rischio amianto, ex art. 13 comma 8 della legge n.257 del 1992, con valori di rischio superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n.277, discostandosi con motivazione esauriente e corretta sul piano logico-giuridico dalle risultanze della ctu, sulla base dell'esame della lavorazione svolta dagli operai, dell'ampiezza dei locali in cui veniva svolto il lavoro, del sistema di lavoro, dei turni di areazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)