Sez. 2, Sentenza n. 1900 del 09/10/1970 (Rv. 347901 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNITA AGLI ALTRI CONDOMINI - CRITERIO DI VALUTAZIONE - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNITA AGLI ALTRI CONDOMINI - CRITERIO DI VALUTAZIONE - LIMITI.*
La norma dell'art 1127, quarto comma, disponendo che il prodotto della estensione della superficie sopraelevata per il valore a metro quadro va diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, ai fini della Determinazione della indennita di sopraelevazione, stabilisce un criterio giuridico di valutazione, che non consente di considerare quoad valorem come inedificata, un'area di cui gia sia stata sfruttata parzialmente la potenzialita edificatoria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)