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Sez. 2, Sentenza n. 630 del 04/03/1972 (Rv. 356682 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - OPERAZIONI.*
Stato
decisa il 1972-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356682-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - OPERAZIONI.*

L'indennita posta a carico del condominio che costruisca sopra l'ultimo piano dell'edificio si calcola dividendo il valore dell'area che sara occupata dalla sopraelevazione per il numero dei piani del fabbricato, compresi quello o quelli da sopraelevare; dal quoziente cosi ottenuto va poi detratto l'importo corrispondente alla quota del condomino che ha eseguito la sopraelevazione, quota da calcolarsi in relazione ai piani, al piano o alla parte di piano di proprieta di detto condomino prima della effettuata sopraelevazione: il risultato di tali operazioni costituira l'ammontare dell'indennita da ripartirsi fra tutti i proprietari degli altri piani preesistenti dell'edificio. (V 1900'70, mass n 347901; 2837'69, mass n 342638).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)