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Sez. L, Sentenza n. 5922 del 09/11/1981 (Rv. 416686 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - CRITERI DIFFERENZIATORI - COLLABORAZIONE E SUBORDINAZIONE - INDEFETTIBILITÀ NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416686-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - CRITERI DIFFERENZIATORI - COLLABORAZIONE E SUBORDINAZIONE - INDEFETTIBILITÀ NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - LIMITI.*

Il fondamentale criterio differenziatore tra lavoro autonomo e lavoro subordinato risiede nel fatto che, mentre nel primo oggetto della prestazione è l'opera, cioè il risultato della propria attività organizzativa, che il prestatore d'opera si impegna a fornire con i mezzi che ritiene più opportuni ed a proprio rischio, nel secondo, invece, oggetto della prestazione è l'energia lavorativa, che il prestatore pone a disposizione del datore di lavoro come elemento inserito nell'organizzazione dell'impresa e, comunque, secondo le sue direttive e sotto la sua vigilanza. La collaborazione e la subordinazione, pur essendo indefettibili, possono assumere, nel rapporto di lavoro subordinato, grado e fisionomia particolari in relazione al contenuto dell'opera prestata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)