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Sez. L, Sentenza n. 3144 del 07/05/1983 (Rv. 428051 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZE - REQUISITI DELLA COLLABORAZIONE E DELLA SUBORDINAZIONE - ASSUNZIONE DI GRADO E FISIONOMIA PARTICOLARI NEL LAVORO SUBORDINATO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428051-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZE - REQUISITI DELLA COLLABORAZIONE E DELLA SUBORDINAZIONE - ASSUNZIONE DI GRADO E FISIONOMIA PARTICOLARI NEL LAVORO SUBORDINATO - AMMISSIBILITÀ.*

Il fondamentale criterio differenziatore fra lavoro autonomo e lavoro subordinato risiede nel fatto che, mentre nel primo oggetto della prestazione è l'opera, con il risultato della propria attività organizzativa, che il prestatore si impegna a fornire con i mezzi che ritiene più opportuni ed a proprio rischio, nel secondo, invece, oggetto della prestazione è l'energia lavorativa che il prestatore pone a disposizione del datore di lavoro come elemento inserito nell'organizzazione dell'impresa e, comunque, secondo le direttive di quest'ultimo e sotto la sua vigilanza. La collaborazione e la subordinazione, pur essendo indefettibili, possono assumere nel rapporto di lavoro subordinato grado e fisionomia particolari in relazione al contenuto dell'opera prestata. (Conf 5922/81, mass n 416686).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)