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Sez. 2, Sentenza n. 29 del 16/11/2016 Cc. (dep. 02/01/2017) Rv. 268835 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Cose costituenti corpo di reato - Decreto di sequestro - Motivazione sul presupposto del fine concretamente perseguito per l'accertamento dei fatti - Necessità.
Stato
decisa il 2016-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268835-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO

In tema di sequestro probatorio del corpo del reato, le esigenze probatorie che rendono necessario il vincolo sulla "res", la cui natura non implica di per sé un'idoneità dimostrativa del collegamento con l'illecito, devono sussistere per tutta la durata del sequestro, comportando la necessità che il giudice le espliciti anche in relazione a provvedimenti successivi a quello genetico. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato un provvedimento del GIP di rigetto dell'opposizione al provvedimento del P.M. reiettivo di un'istanza di dissequestro di un conto corrente, in quanto motivato solo sull'affermazione che le somme accreditatevi costituivano profitto dell'ipotizzata truffa e quindi corpo del reato, senza fare riferimento ad alcuna finalità probatoria né indicare le ragioni del mantenimento del vincolo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 352, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Costituzione art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)