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Sez. 1, Sentenza n. 9022 del 26/08/1993 (Rv. 483569 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - In genere | Termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ. - Decorrenza per la parte intimata - Esclusione - Impugnazione incidentale, anche tardiva - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483569-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - In genere

La notificazione dell'impugnazione non solo non fa decorrere il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ. per la parte intimata (tale effetto non essendo previsto dalla legge), ma anzi rende possibile per questa la proposizione dell'impugnazione, ancorché il relativo termine sia già scaduto, nei modi e nei termini di cui agli artt. 343 e 371 cod. proc. civ. e nei confronti di qualsiasi capo della sentenza, non esistendo alcun limite oggettivo che non sia l'unità formale della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)