Sez. L, Sentenza n. 5711 del 20/06/1996 (Rv. 498211 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ. - Decorrenza per la parte intimata - Esclusione - Impugnazione incidentale, anche tardiva - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
La notificazione dell'impugnazione principale non solo non fa decorrere, nei confronti della parte intimata, il termine breve per impugnare previsto dall'art. 325 cod. proc. civ., non essendo tale effetto previsto da alcuna norma di legge, ma anzi rende possibile alla suddetta parte la proposizione dell'impugnazione, ancorché il relativo termine (sia esso quello breve, ovvero quello annuale ex art. 327 cod. proc. civ.) sia già scaduto, nei modi e nei termini di cui agli artt. 343 e 371 cod. proc. civ. e nei confronti di qualsiasi capo della sentenza, non esistendo alcun limite oggettivo che non sia l'unità formale della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)