Sez. 4, Sentenza n. 2272 del 30/09/1996 Cc. (dep. 21/01/1997) Rv. 206620 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti - Legittimità - Esclusione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
All'applicazione della pena "patteggiata" ex art. 444 cod. proc. pen., che non ha natura di sentenza di condanna, non può conseguire l'effetto della revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa, che ha come presupposto imprescindibile una sentenza di condanna e cioè una decisione pronunciata in esito a un giudizio, con piena cognizione del reato e della pena.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)