Sez. 4, Sentenza n. 7206 del 19/06/1996 Ud. (dep. 18/07/1996) Rv. 205478 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Sospensione della patente di guida - Applicazione con la sentenza di patteggiamento - Dovere del giudice - Ragioni - Mancata previsione della sospensione della patente nella richiesta delle parti - Irrilevanza - Fattispecie.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere
Il giudice, nell'applicare la pena richiesta dalle parti, è tenuto ad emettere quei provvedimenti sanzionatori previsti dalle leggi speciali, come la sospensione della patente di guida, i quali, per il loro carattere amministrativo ed atipico, conseguono di diritto alla pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen., stante l'equiparazione di questa, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna. Nè rileva la mancata previsione nella richiesta formulata dalle parti della sospensione della patente di guida, posto che l'accordo delle stesse non può concernere provvedimenti che sono estranei all'applicazione della pena e che conseguono di diritto alla sollecitata pronuncia. (Fattispecie relativa ad applicazione di pena per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool). (V. anche sent. n. 1347, sez. IV, 6 giugno 1996, P.G. in proc. Marchi e sent. 1531, sez. IV, 27 giugno 1996, P.G. in proc. Monchieri).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)