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Sez. 5 - , Sentenza n. 736 del 13/01/2017 (Rv. 642429 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - IN GENERE | Legittimazione sostanziale e processuale relativamente ai tributi non erariali - Ripartizione temporale tra Stato e Regioni.
Stato
decisa il 2017-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642429-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - IN GENERE

In tema di tasse automobilistiche trasferite alle Regioni, con decorrenza dall'1 gennaio 1993, ex art. 23 del d.lgs. n. 504 del 1992, la legittimazione attiva sostanziale e processuale spetta, comunque, all'Agenzia delle entrate sino a quando la loro amministrazione è rimasta alla Stato e, cioè, sino all'1 gennaio 1999, data a decorrere dalla quale sono stati trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, in base all'art. 17, comma 10, della l. n. 449 del 1997, il loro accertamento e la loro riscossione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 23, Decreto Legisl. 27/12/1997 num. 449 art. 17 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)