Sez. 5, Sentenza n. 10356 del 20/05/2015 (Rv. 635503 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - PAGAMENTO - IN GENERE | Veicolo oggetto di "leasing" - Soggetto passivo del tributo - Proprietario - Estensione del rapporto tributario all'utilizzatore - Art. 7, comma 2, della legge n. 99 del 2009 - ApplicabilitĂ ai rapporti non ancora esauriti - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - PAGAMENTO - IN GENERE
In tema di tassa di possesso dei veicoli, l'art. 5, comma trentaduesimo, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, prevedeva che fossero tenuti al pagamento del tributo tutti coloro i quali risultassero, dal pubblico registro automobilistico, proprietari del veicolo, sicché, in caso di veicolo concesso in locazione finanziaria, soggetto passivo era il concedente e non l'utilizzatore. L'art. 7, comma 2, della legge 28 febbraio 2009, che ha esteso la soggettività passiva tributaria anche agli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, opera solo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (15 agosto 2009), trattandosi di previsione di natura innovativa e sostanziale, non riferibile ai rapporti sorti in epoca anteriore e non ancora esauriti.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 com. 32 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST., Legge 23/07/2009 num. 99 art. 7 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)