Sez. 3, Sentenza n. 16526 del 04/11/2003 (Rv. 567875 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA | Termine, per il giudice, entro cui differire la data della prima udienza (art. 168 bis, ultimo comma, cod. proc. civ.) - Perentorietà - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Termini di comparizione e di costituzione - Computo - Con riferimento alla data della prima udienza.
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA
In mancanza di diversa disposizione il termine di cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, entro il quale il giudice designato può differire, con decreto motivato, ai sensi del quinto comma dell' art. 168 bis cod. proc. civ., la data della prima udienza, in base al principio generale contenuto nell' art. 152, secondo comma, cod. proc. civ., è ordinatorio. Pertanto, anche se il provvedimento è emesso oltre detto termine, è alla nuova data della prima udienza a cui il giudice ha rinviato la causa che occorre aver riguardo per computare i termini di comparizione e di costituzione, e quindi la tempestività della proposizione della domanda riconvenzionale, e non già alla data dell' udienza di comparizione originariamente indicata nell' atto di citazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 168 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)