Sez. 1, Sentenza n. 9351 del 11/06/2003 (Rv. 564137 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE | Tempestività - Termine decadenziale dei 20 giorni prima - Computo - Riferimento alla data di udienza indicata nell'atto di appello principale - Necessità - Rinvio dell'udienza - Rilevanza - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE
È inammissibile, siccome tardivo, l'appello incidentale proposto assumendo a parametro temporale di riferimento per il rispetto del termine decadenziale dei "20 giorni prima" (termine il quale, indicato dall'art. 166 cod. proc. civ. per la proposizione della domanda riconvenzionale di I grado, viene poi richiamato, per la proposizione dell'appello incidentale nel giudizio di II grado, dall'art. 343 cod. proc. civ.) non già la data fissata nell'atto di appello, ma quella alla quale (non tenendo in quel giorno udienza il giudice designato) la causa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, quarto comma cod. proc. civ.. Ed infatti l'unica fattispecie che giustifica la mancata considerazione dell'originaria data dell'udienza fissata nell'atto di citazione è quella - del tutto distinta - contemplata dal quinto comma dell'art. 168 bis cod. proc. civ., la quale ricorre allorché il giudice istruttore designato, nei cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, ritenga, con proprio decreto motivato, di differire la data della prima udienza; fattispecie nella quale - giusta espressa previsione di cui allo stesso art. 166 cod. proc. civ. - il termine di "20 giorni prima" va appunto computato in riferimento alla data fissata nel decreto del giudice istruttore designato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)