Sez. 1, Sentenza n. 9525 del 29/09/1997 (Rv. 508357 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Acquirente di un immobile soggetto al regime tavolare - Omessa intavolazione in data anteriore al pignoramento - Conseguenze - Legittimazione all'opposizione - Esclusione - Eventuale profilo dell'acquisto del bene dall'aggiudicatario a seguito di vendita con incanto da parte del fallimento del debitore esecutato - Irrilevanza.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE
Il terzo che proponga opposizione all'esecuzione immobiliare, a norma dell'art. 619 cod. proc. civ., assumendo di essere l'esclusivo proprietario del bene pignorato in danno del debitore, deve dedurre un titolo di proprietà dei beni pignorati trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento. Pertanto, l'acquirente di un immobile soggetto al sistema tavolare, che non abbia proceduto alla intavolazione del proprio acquisto tra vivi in data anteriore al pignoramento, non è legittimato a proporre opposizione di terzo avverso l'esecuzione forzata promossa nei confronti del debitore che dalle risultanze dei libri fondiari appare proprietario, ancorché adduca di aver acquistato il bene, in epoca antecedente al pignoramento, da chi a sua volta lo aveva acquistato, senza però trascrivere il titolo di acquisto (decreto di trasferimento del giudice delegato), in esito a vendita con incanto dal fallimento dell'esecutato, atteso che l'opponente, non avendo proceduto alla intavolazione del proprio acquisto per atto negoziale tra vivi dall'aggiudicatario, non può dedurre, come ragione di opposizione di terzo, un proprio titolo di proprietà.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2914, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)