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Sez. 3, Sentenza n. 5194 del 23/10/1985 (Rv. 442497 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - TERZO DEDUCENTE L'ESCLUSIVA PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE PIGNORATO - ONERE PROBATORIO - OGGETTO - EFFETTIVA CONOSCENZA DA PARTE DEL CREDITORE PROCEDENTE DELLA REALE TITOLARITÀ DEL BENE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442497-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - TERZO DEDUCENTE L'ESCLUSIVA PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE PIGNORATO - ONERE PROBATORIO - OGGETTO - EFFETTIVA CONOSCENZA DA PARTE DEL CREDITORE PROCEDENTE DELLA REALE TITOLARITÀ DEL BENE - IRRILEVANZA.*

Il terzo che proponga opposizione all'esecuzione immobiliare, a norma dell'art. 619 cod. proc. civ., assumendo di essere proprietario esclusivo dell'immobile pignorato in danno del debitore, deve dedurre un titolo di proprietà - od una domanda giudiziale, definita poi con l'accertamento della sua esclusiva proprietà - dei beni pignorati, trascritto anteriormente al pignoramento, a nulla rilevando - non ammettendo la trascrizione deroghe od equipollenti - l'effettiva conoscenza che il creditore procedente abbia della reale titolarità del bene esecutato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)