Sez. 1, Sentenza n. 20838 del 07/10/2010 (Rv. 615477 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Clausola di salvaguardia della coesione familiare - Ambito di applicazione - Limiti.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di disciplina della immigrazione la clausola di salvaguardia della coesione familiare contenuta nell'art. 5, quinto comma del d.lgs. n. 286 del 1998, così come novellato dal d.lgs. n. 5 del 2007, non trova applicazione fuori dalla sfera dell'art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998 potendo riguardare solo il rifiuto di rilascio, il diniego di rinnovo o la revoca di permessi di soggiorno per ricongiungimento familiare degli stranieri che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o i loro familiari ricongiunti che chiedano il relativo titolo. Ne consegue l'inidoneità della clausola ad escludere l'applicazione delle norme ostative al riconoscimento del titolo di soggiorno, improntate alla preminenza dell'interesse nazionale e a non consentire la permanenza dello straniero condannato per gravi, significativi reati.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)