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Sez. L, Sentenza n. 601 del 22/01/1994 (Rv. 485086 - 01)

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - In genere | Facoltà dell'azienda di trasferire l'agente da un servizio ad un altro anche in senso peggiorativo - Conseguente configurabilità di un diritto soggettivo dell'agente - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485086-01

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - In genere

Con riguardo al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, l'esercizio da parte dell'azienda della facoltà, prevista dall'art. 3 del regolamento di cui all'allegato A) del R.D. n. 148/1931, di trasferire l'agente da un servizio ad un altro anche nel caso in cui tale trasferimento comporti un cambiamento peggiorativo, esclude la configurabilità di un diritto soggettivo dell'agente a mantenere la qualifica attribuita nel ruolo originario e, correlativamente, a non vedersi assegnata una qualifica propria del diverso ruolo al quale egli è stato destinato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)