Sez. L, Sentenza n. 601 del 22/01/1994 (Rv. 485086 - 01)
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - In genere | Facoltà dell'azienda di trasferire l'agente da un servizio ad un altro anche in senso peggiorativo - Conseguente configurabilità di un diritto soggettivo dell'agente - Esclusione.
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - In genere
Con riguardo al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, l'esercizio da parte dell'azienda della facoltà, prevista dall'art. 3 del regolamento di cui all'allegato A) del R.D. n. 148/1931, di trasferire l'agente da un servizio ad un altro anche nel caso in cui tale trasferimento comporti un cambiamento peggiorativo, esclude la configurabilità di un diritto soggettivo dell'agente a mantenere la qualifica attribuita nel ruolo originario e, correlativamente, a non vedersi assegnata una qualifica propria del diverso ruolo al quale egli è stato destinato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)