Sez. 2, Ordinanza n. 3719 del 18/02/2026 (Rv. 677308-01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI | Lite fra condomini per danni alla proprietà individuale - Foro speciale per le cause condominiali ex art. 23 c.p.c. - Applicabilità - Sussistenza - Lite tra condomini e amministratore per l’adempimento degli obblighi assunti con il conferimento dell’incarico a quest’ultimo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI
L'art. 23 c.p.c., che prevede per le cause tra condomini il foro speciale ed esclusivo del giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale, si applica a tutte le liti tra singoli condomini attinenti ai rapporti giuridici derivanti dalla proprietà delle parti comuni dell'edificio o dall'uso e godimento delle stesse, incluse quelle relative al risarcimento dei danni arrecati alla proprietà individuale, mentre non trova applicazione nelle liti tra condomini e amministratore attinenti all'adempimento degli obblighi assunti con il conferimento dell'incarico a quest'ultimo, poiché, in tal caso, ciascuna delle parti (condomini e amministratore uscente) agisce per la tutela di un proprio interesse personale. (Nella specie, la S.C. ha statuito che l'azione proposta da un condominio nei confronti dell'amministratore, al termine dell'incarico, per inadempimento dell'obbligo di dare conto della gestione e di restituire tutte le somme e i documenti detenuti non rientra nella materia condominiale e resta soggetta ai criteri generali di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.).
Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)