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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 180 del 12/01/2015 (Rv. 634057 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI | Lite fra condomini per danni alla proprietà individuale - Foro speciale per le cause condominiali ex art. 23 cod. proc. civ. - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634057-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI

L'art. 23 cod. proc. civ., che prevede per le cause tra condomini il foro speciale esclusivo del giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale, si applica a tutte le liti tra singoli condomini attinenti ai rapporti giuridici derivanti dalla proprietà delle parti comuni dell'edificio o dall'uso e godimento delle stesse, incluse quelle relative al risarcimento dei danni arrecati alla proprietà individuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)