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Sez. L, Sentenza n. 970 del 18/02/1986 (Rv. 444489 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - SUCCESSIONE DEL TITOLARE DI UNA AGENZIA - PERMANENZA DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - TRASFERIMENTO AL NUOVO AGENTE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444489-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - SUCCESSIONE DEL TITOLARE DI UNA AGENZIA - PERMANENZA DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - TRASFERIMENTO AL NUOVO AGENTE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA - CONDIZIONI.*

Nel caso di successione del titolare dell'Agenzia - anche se non vengano conferiti successivi e distinti incarichi dal preponente - il permanere dell'immutata organizzazione aziendale in cui si concreta l'autonoma attività dell'agente comporta, a norma dell'art. 2112 cod. civ., il trasferimento da un agente ad un altro dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia e dei connessi oneri inerenti all'unitaria attività lavorativa, salvo che si dimostri che essi siano stati soddisfatti all'atto del trapasso dell'Agenzia o che i rapporti siano venuti legittimamente a cessare. (V 160/80, mass n 403549).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Contr. Coll. 25/05/1954 num. 44, DPR 18/03/1961 num. 386 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)