Sez. 1, Sentenza n. 1390 del 17/03/1986 Cc. (dep. 29/04/1986) Rv. 172549 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER INSUFFICIENZA DI INDIZI - PROVVEDIMENTO POSITIVO O NEGATIVO - MOTIVAZIONE - CONTENUTO.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER INSUFFICIENZA DI INDIZI - PROVVEDIMENTO POSITIVO O NEGATIVO - MOTIVAZIONE - CONTENUTO.*
Il provvedimento positivo o negativo, in materia di scarcerazione per insufficienza di indizi ha funzione strettamente limitata alla pronuncia sulla libertà personale, non deve porsi come anticipazione del giudizio di merito ed è destinato, per quanto concerne la valutazione del materiale accusatorio, ad essere assorbito e superato dal provvedimento conclusivo dell'istruzione. Ne deriva che gli indizi, cui la motivazione deve fare riferimento non possono che costituire la conclusione di una selezione del complesso degli elementi acquisiti; inoltre non vi è Obbligo di motivare espressamente sulle ragioni per le quali taluni elementi di accusa (nel caso di scarcerazione) o taluni elementi di discolpa (nel caso di mantenimento della custodia) sono stati ritenuti non decisivi o non attendibili, salvo che la loro Rilevanza sia tale da far ritenere che il giudice, ove li avesse presi in considerazione, sarebbe pervenuto, con elevato grado di probabilità, a una decisione diversa. (V mass n 165387, e ivi citate; (V mass n 164412).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)