Sez. 1, Sentenza n. 1420 del 14/06/1984 Cc. (dep. 20/07/1984) Rv. 165387 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER MANCANZA DI SUFFICIENTI INDIZI - CONDIZIONI - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER MANCANZA DI SUFFICIENTI INDIZI - CONDIZIONI - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
In tema di scarcerazione per Mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza, la motivazione del giudice del merito deve rispondere a quei criteri di logicità e coerenza necessari per consentire il controllo di legittimità e deve essere ispirata ad una esatta nozione di quei "sufficienti indizi di colpevolezza" che esclusivamente possono legittimare - nell'ambito di una valutazione allo stato degli Atti che consenta di poter ritenere, a quel punto dell'istruzione segnato dall'istanza di scarcerazione, siccome probabile la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato allo stesso contestato - il protrarsi dello stato di custodia preventiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 531
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)