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Sez. 5, Sentenza n. 21590 del 23/10/2015 (Rv. 636905 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Pronuncia non definitiva a favore del contribuente - Sgravio della cartella esattoriale - Conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio sul ruolo - Omessa impugnazione - Rilevanza nel giudizio relativo all'atto presupposto - Acquiescenza o giudicato esterno - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636905-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, lo sgravio della cartella di pagamento disposto in provvisoria ottemperanza della sentenza di primo grado favorevole al contribuente e la mancata impugnazione della sentenza che abbia conseguentemente dichiarato la cessazione della materia del contendere, in quanto di regola funzionali solo ad evitare un aggravamento delle spese processuali nel giudizio sul ruolo, non comportano, di per sé, alcun effetto di acquiescenza o, rispettivamente, di giudicato esterno nel giudizio che ha per oggetto l'impugnazione dell'atto presupposto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)