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Sez. T, Ordinanza n. 892 del 14/01/2025 (Rv. 673689-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sgravio cartella di pagamento in esecuzione sentenza - Conseguenze - Giudizio sul diniego di autotutela - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673689-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Lo sgravio della cartella di pagamento disposto in provvisoria ottemperanza della sentenza di primo grado favorevole al contribuente, ove non riguardi gli atti prodromici oppure il merito della pretesa impositiva, produce effetti limitatamente a tale cartella ed al relativo giudizio, mentre non ha alcun effetto sul diverso giudizio proposto dal contribuente avverso il diniego di annullamento in autotutela, nel corso del quale possono farsi valere solo vizi relativi al medesimo diniego e non alla pretesa tributaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in conseguenza del provvedimento di sgravio della cartella disposto in esecuzione della sentenza di primo grado, ha dichiarato cessata la materia del contendere anche in relazione al diverso giudizio proposto avverso il diniego di autotutela proposto dal contribuente).

Decreto Legisl. 31/12/1996 num. 546 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)