Sez. 1, Sentenza n. 26946 del 14/12/2011 (Rv. 620757 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Liquidatore di un consorzio - Ineleggibilità a sindaco - Configurabilità - Fondamento.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
In materia di elettorato passivo, costituisce causa di ineleggibilità alla carica di sindaco (come nella specie) ovvero presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, a norma dell'art. 60, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il ricoprire l'incarico di liquidatore di un consorzio, quale azienda dipendente dal comune, essendo detto liquidatore amministratore di tale consorzio, nel quale raggiunge il fine della liquidazione esercitando poteri tipici ed esclusivi dell'amministratore, pur se più limitati rispetto a quelli dell'amministratore in senso stretto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 60 com. 1 n. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)