Sez. U, Sentenza n. 17981 del 25/11/2003 (Rv. 568461 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Società per azioni con capitale maggioritario del comune - Appartenenza al consiglio di amministrazione della società - Causa di ineleggibilità a sindaco - Configurabilità.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
L'appartenenza al consiglio di amministrazione di una società per azioni con capitale maggioritario di un comune (o di una provincia) configura la causa d'ineleggibilità alla carica di sindaco del medesimo ente locale (o di presidente della provincia), di cui all'art. 60, primo comma, numero 10, del D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (che riproduce il testo già contemplato - per i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali - dall'art. 2, primo comma, numero 10, della legge 23 aprile 1981, n. 154), perché la nozione di "dirigente" recepita nella menzionata norma non è da intendere nel senso proprio dell'art. 2095 cod. civ., come indicativa di una particolare categoria di prestatori di lavoro subordinato, ma deve essere letta nel contesto normativo in cui è inserita, cioè con specifico riguardo alla disciplina giuridica delle società per azioni, e quindi come riferimento alla posizione di quanti concorrono - come coloro che compongono il consiglio di amministrazione di una società per azioni - all'elaborazione delle scelte gestorie e di politica economica della società stessa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 60 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)