Sez. 3, Sentenza n. 9488 del 10/06/1986 Ud. (dep. 18/09/1986) Rv. 173757 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATI VALUTARI - NATURA DI REATO FINANZIARIO - ESCLUSIONE - DEPENALIZZAZIONE - REATI PUNITI CON LA SOLA MULTA - NATURA DI ILLECITI AMMINISTRATIVI.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATI VALUTARI - NATURA DI REATO FINANZIARIO - ESCLUSIONE - DEPENALIZZAZIONE - REATI PUNITI CON LA SOLA MULTA - NATURA DI ILLECITI AMMINISTRATIVI.*
I reati valutari non hanno natura finanziaria, essendo configurati a tutela del regime di monopolio dei mezzi di pagamento all'estero in favore dello stato e non di interessi incidenti sulla riscossione dei Tributi e relativi alla pubblica finanza. Ne deriva che non rientrano tra i casi di esclusione dalla depenalizzazione di cui all'art. 32 legge 24 novembre 1981, n. 689 (reati finanziari) i reati valutari concernenti beni, attività o disponibilità di valore non superiore a cinque milioni, essendo punibili con la sola pena della multa. (V mass n 168890; (Conf mass n 162183).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 CORTE COST., Legge 23/12/1976 num. 863 art. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 32, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 34, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)