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Sez. L, Sentenza n. 25620 del 25/09/2024 (Rv. 672475-01)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medico nominato provvisoriamente presso istituti di prevenzione e pena - Art. 50 della l. n. 740 del 1970 - Natura autonoma del rapporto - Sussistenza - Fondamento. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672475-01

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Il rapporto di lavoro dei medici nominati sostituti provvisori e per chiamata diretta presso gli istituti di prevenzione e di pena, ai sensi dell'art. 50 della l. n. 740 del 1970, è di tipo autonomo, come risulta dall'interpretazione letterale e sistematica della disciplina richiamata, atteso che le modalità concrete del relativo svolgimento - in particolare, l'organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l'obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere e dal dirigente sanitario - non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento, che caratterizza il rapporto, con l'attività dell'Amministrazione e con la complessa realtà del carcere.

Cod. Civ. art. 2094, Legge 09/10/1970 num. 740 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)