Sez. L, Sentenza n. 7026 del 25/03/2011 (Rv. 616584 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici incaricati presso istituti di prevenzione e pena - Medici incaricati previo concorso e medici incaricati provvisori - Stato giuridico - Differenze - Conseguenze - Norme relative all'incompatibilità e al cumulo di impieghi - Applicabilità al medico provvisorio - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
In tema di personale medico addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, lo stato giuridico del medico incaricato previo espletamento del concorso, di cui all'art. 1 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, non è assimilabile a quello del medico incaricato provvisorio nominato dal Direttore dell'Istituto carcerario di cui all'art. 50 di detta legge. Ne consegue che a quest'ultimo non è estensibile l'esclusione, di cui all'art. 2, secondo comma, della predetta legge, prevista per il medico incaricato, della applicabilità delle norme relative all'incompatibilità e al cumulo di impieghi o di ogni altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato.
Riferimenti normativi: Legge 09/10/1970 num. 740 art. 2, Legge 09/10/1970 num. 740 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)