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Sez. 3, Sentenza n. 563 del 16/01/2003 (Rv. 560433 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - RIDUZIONE | Domanda proposta con opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Stato
decisa il 2003-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560433-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - RIDUZIONE

In tema di esecuzione forzata, la sentenza con la quale il giudice dell'esecuzione, nel decidere l'opposizione all'esecuzione ovvero agli atti esecutivi proposta dal debitore il quale eccepisca, tra l'altro, che l'importo dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese dell'esecuzione e del credito, ometta di pronunciare su siffatto motivo non può ritenersi viziata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto la riduzione del pignoramento deve costituire oggetto di specifica e separata istanza (art. 496, cod. proc. civ.) ed il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento che, eventualmente, non soddisfi il suo interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 496, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)