Sez. 3, Sentenza n. 3470 del 09/04/1999 (Rv. 525125 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Sentenza sull'opposizione agli atti esecutivi - Ricorso per cassazione - Vizi inerenti alla motivazione - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
Il sindacato della Corte di Cassazione sull'impugnazione proposta contro la sentenza che conclude il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è esercitabile oltre che per i motivi di cui ai numeri 1 e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., soltanto quando sia stata sostanzialmente violata la norma del codice che impone al giudice di esporre i motivi in fatto della decisione e non già quando sia dedotto il vizio di omessa o contraddittoria motivazione della decisione, con la conseguenza che il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca tale ultimo vizio deve considerarsi inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)