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Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 21/03/2014 Ud. (dep. 02/04/2014) Rv. 259185 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Sentenza di condanna - Conversione dell'appello in ricorso - Ricorso inammissibile - Prescrizione maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata - Rilevabilità di ufficio - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259185-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata, pur se non dedotta in sede di merito, e nonostante l'inammissibilità del ricorso per cassazione, ma solo se, a tal fine, non occorra alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all'individuazione di un "dies a quo" diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado. (Fattispecie in cui la Corte, pronunciandosi su impugnazione avverso una sentenza di primo grado, proposta come appello e riqualificata dal giudice di seconde cure come ricorso per cassazione, ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione nonostante la stessa contenesse esclusivamente censure di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)