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Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005 Ud. (dep. 22/06/2005) Rv. 231164 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - casi | Ricorso per cassazione - Assoluta genericità dei motivi - Prescrizione (maturata prima della sentenza di appello) - Rilevabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231164-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - casi

L'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)